IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in  particolare  l'art.  16,
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995,
ed in particolare l'art.  13,  relativo  alla  istituzione  di  nuove
scuole di specializzazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 24 settembre 1996;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata con  delibere
della  facolta'  di medicina veterinaria in data 9 novembre 1994, del
Senato accademico in  data  21  febbraio  1995  e  del  Consiglio  di
amministrazione del 21 marzo 1995;
  Visti  i  pareri  del  Consiglio universitario nazionale resi nelle
adunanze del 20 aprile 1995 e del 15 giugno 1995;
                              Decreta:
  Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con  i  decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  Dopo l'art. 374, gli articoli dal 375 al 383 sono cosi' sostituiti:
            NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
  Art.  375.  -  Alla facolta' di medicina veterinaria afferiscono le
seguenti scuole di specializzazione:
   chirurgia veterinaria;
   clinica bovina;
   medicina e chirurgia del cavallo;
   patologia e clinica degli animali d'affezione;
   sanita' animale, allevamento e produzione zootecniche;
   alimentazione animale;
   diritto e legislazione veterinaria;
   patologia suina;
   sanita' pubblica veterinaria.
  Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami di esercizio  professionale,  l'assunzione  della  qualifica  di
specialista.
  Art.  376.  -  I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono
almeno 600 ore di  insegnamento  e  600  ore  di  attivita'  pratiche
guidate.
  Per  durate  diverse  l'indicazione  viene riferita nella specifica
tabella.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Art. 377. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di  corso  puo'
essere  stabilito  annualmente  dal senato accademico su proposta del
consiglio di facolta' di medicina veterinaria, in base alle strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove  di  ammissione  sono
stabilite dal consiglio della scuola.
  Art.  378.  -  Sono  titoli  di  ammissione quelli specificatamente
indicati   nelle   norme   relative   alle    singole    scuole    di
specializzazione.
  Sono  altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del
titolo di studio, conseguito presso Universita' italiane e straniere,
accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola
e  senato  accademico)  e  che  sia  ritenuto   equipollente,   anche
limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.
  Art.  379.  -  Il  consiglio  della  scuola determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e  nel
rispetto  della liberta' di insegnamento l'articolazione del corso di
specializzazione e del relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con  la  suddivisione,  allorquando  necessaria, in moduli
didattici;
   la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art.  380.  -  Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto
previsto al precedente art. 379, il  consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche specificate nelle
norme relative alle singole scuole di  specializzazione,  alle  quali
dovranno  essere  dedicate  almeno  1000  ore di didattica (scuole di
durata triennale) o 600 ore  (scuole  di  durata  biennale),  per  un
minimo  di  50  ore  per  ciascuna  area. Per ciascuna area i settori
definiscono  l'ambito  scientifico  e  disciplinare  nel   quale   si
sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti.
  Art. 381. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio della scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche,  il  consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione   svolta   in  Italia  o  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 382. - L'Universita', su proposta del consiglio della  scuola,
stabilisce  convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980,  n.  382  e  del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento di corsi anche presso  sedi
distaccate.
  Art.  383.  -  La corrispondenza delle scuole di specializzazione e
dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente  tabella
e  quelle  precedenti  e'  individuata  dal  Consiglio  universitario
nazionale.
  Dopo l'art.  383  e  con  conseguente  slittamento  degli  articoli
successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
       NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
  Art.  384.  -  Scuola di specializzazione in: alimentazione animale
(tre anni).
  Il  corso  di  specializzazione   in   alimentazione   animale   e'
disciplinato,  oltre  che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
  Le aree didattiche che caratterizzano questo  corso  e  alle  quali
devono  essere  dedicate,  a norma del precedente art. 6, almeno 1000
ore sono le seguenti:
  Area 1 - Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente,  biochimica
della nutrizione.
  Lo   specializzando   deve   approfondire   le   conoscenze   sulle
caratteristiche  morfologiche  e   funzionali   del   digerente   dei
monogastrici  e  poligastrici,  nonche' le nozioni fondamentali sulle
principali molecole e sui  principali  processi  chimico-biologici  a
livello  dell'organizzazione  strutturale cellulare e del metabolismo
in funzione della produzione animale.
  Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B.
  Area 2 - Produzione, conservazione  e  valutazione  degli  alimenti
zootecnici.
  Lo  specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle
caratteristiche chimico-nutrizionali  degli  alimenti  zootecnici  ai
fini  di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze degli
animali; deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti
della  produzione,  conservazione  e  trattamento   degli   alimenti,
comprensivi  delle  metodiche,  anche  innovative, per un loro valido
utilizzo nel settore della tecnica mangimistica.
  Settori scientifico-disciplinari: G02A, G08A, G09B.
  Area 3 - Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici.
  Lo  specializzando  deve  conoscere  in  maniera   approfondita   i
fabbisogni  alimentari  degli  animali  in  funzione delle necessita'
fisiologiche, delle  condizioni  di  allevamento  e  delle  attivita'
produttive  ed avere piena padronanza della formulistica alimentare e
delle tecniche di razionamento.
  Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.
  Area 4  -  Igiene  alimentare  degli  allevamenti  e  qualita'  dei
prodotti zootecnici.
  In  una  visione  generale  ed  integrata  dei problemi dell'igiene
zootecnica, lo specializzando deve  approfondire  tutti  gli  aspetti
della  corretta  alimentazione  degli  animali  allevati  al  fine di
conservare uno stato di benessere ottimale  degli  animali  a  tutela
della  salubrita',  quantita'  e  qualita'  delle  derrate alimentari
prodotte, con ripercussioni largamente positive anche in ordine  alla
riduzione  dei  costi  di  produzione e di salvaguardia degli aspetti
ecologico-ambientali.
  Settori  scientifico-disciplinari:  G09B,  G09C,  G09D, V31B, V32A,
V33A, V33B.
  Area 5 - Errori  dietetici,  squilibri  nutrizionali,  patologia  e
tossicologia alimentare.
  Lo  specializzando  deve  approfondire  le  conoscenze  dei fattori
responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri
nutrizionali; dovra', inoltre, valutare il  ruolo  dell'alimentazione
come  causa  predisponente  e/o  determinante nell'eziologia di varie
patologie ricorrenti nell'allevamento  animale;  analizzare,  infine,
gli  aspetti  tossicologici  direttamente  od  indirettamente  legati
all'alimentazione.
  Settori scientifico-disciplinari: G09B, V33A, V33B.
  Area 6 - Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale.
  Lo specializzando,  che  si  qualifica  come  gestore  del  sistema
alimentare  nell'allevamento  animale,  deve  avere  una preparazione
finalizzata alla conoscenza teorica  ed  applicativa  del  mercato  e
dell'utilizzo  degli  alimenti  e  dei prodotti animali, nel contesto
delle  politiche  e  delle  normative  internazionali,  nazionali   e
regionali.
  Inoltre,  in  riferimento  alle  prospettive  professionali, assume
rilevanza la preparazione estimativa generale e  specifica  e  quella
amministrativa  delle imprese agro-zootecnico-industriali interessate
al settore dell'alimentazione animale.
  Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09B, V33B.
  Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione  alla  scuola  i
laureati dei corsi di laurea in:
   medicina veterinaria;
   scienze e tecnologie agrarie;
   scienze della produzione animale;
   scienze e tecnologie alimentari;
in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio professionale, qualora
prevista.
  Art. 385. - Scuola di specializzazione in: diritto  e  legislazione
veterinaria (due anni).
  Il  corso di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria
e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli  articoli  1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
  Il  corso  degli  studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 400
ore di insegnamento e 400 ore di attivita' pratiche guidate.
  Le aree didattiche che caratterizzano questo  corso  e  alle  quali
devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 600 ore
sono le seguenti:
  Area 1 - Giuridica.
  Formazione  del  laureato  in medicina veterinaria nelle materie di
carattere giuridico: elementi di diritto costituzionale, elementi  di
diritto  amministrativo con particolare riguardo al diritto sanitario
e veterinario;  elementi  di  diritto  civile  e  penale;  il  potere
giudiziario.
  Settori scientifico-disciplinari: N01X, N04X, N05X, N10X.
  Area 2 - Organizzazione veterinaria.
  Conoscenza  dei  livelli  operativi del servizio veterinario; norme
deontologiche e pubblicita' sanitaria; organi legislativi sanitari  e
veterinari    nella    CEE    e    negli   altri   Paesi;   organismi
tecnico-consultivi  comunitari  ed   internazionali.   Organizzazione
professionale pubblica e privata.
  Settori scientifico-disciplinari: P02A, N01X, N04X, N05X.
  Area 3 - Sanita' animale.
  Aggiornamento  ed  informazione sui regolamenti che disciplinano la
lotta alle malattie infettive del bestiame ed i piani di risanamento,
alla luce delle  nuove  conoscenze  scientifiche.  Valutazione  degli
aspetti  di  applicabilita'  e  di  efficacia  delle norme di polizia
veterinaria e di controllo delle zoonosi.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B.
  Area 4 - Igiene degli allevamenti.
  Conoscenza  della  disciplina  sanitaria  concernente  l'assistenza
veterinaria  globale agli allevatori ed informazione aggiornata sulle
norme concernenti i  ricoveri  animali,  la  protezione  e  benessere
animale,  la  riproduzione  animale,  la protezione degli animali nel
trasporto; normativa sul movimento e sul commercio.
  Settori scientifico-disciplinari: G09A,  G09B,  V33A,  V33B,  V34A,
V34B.
  Area 5 - Igiene delle produzioni zootecniche.
  Norme   concernenti   l'alimentazione  animale,  i  mangimi  e  gli
integratori; la terapia di massa, il  farmaco  veterinario,  l'igiene
ambientale ed i contaminanti involontari.
  Settori  scientifico-disciplinari:  G09A,  G09B,  G09C, G09D, V31A,
V31B, V32A, V32B, V33A.
  Area 6  -  Igiene  della  produzione  e  commercializzazione  degli
alimenti di origine animale.
  Norme   concernenti  l'igiene  degli  stabilimenti  di  produzione,
lavorazione, conservazione e commercializzazione  degli  alimenti  di
origine  animale;  vigilanza veterinaria permanente sulla produzione,
lavorazione, trasporto e somministrazione degli alimenti  di  origine
animale.
  Settori  scientifico-disciplinari:  V30A,  V30B,  V31A, V31B, V32A,
V32B, V33A, V33B, G09C, G09D.
  Area 7 - Programmazione.
  Protocolli operativi per la difesa degli allevamenti;  informazione
ed   educazione   sanitaria;   attivita'   di   medicina   preventiva
veterinaria;   valutazione   danni   economico-sociali.    Protocolli
operativi per la difesa del consumatore; valutazione degli indicatori
di efficacia ed efficienza, costi-benefici.
  Settori  scientifico-disciplinari:  P02A,  N01X,  G09A, G09C, G09D,
V32A.
  Area 8 - Controllo di qualita'.
  Informazione  sull'importanza  della  qualita'   del   prodotto   e
conoscenza  delle  norme che interferiscono oltre che sulla sicurezza
dei  prodotti  anche   sugli   aspetti   qualitativi.   Provvedimenti
amministrativi  concernenti  la  certificazione di qualita' sia nelle
linee di processo che sui prodotti finiti. Tutela del consumatore.
  Settori scientifico-disciplinari: N04X,  N01X,  N05X,  V3lB,  V32A,
V33B, G09A, G09C, G09D.
  Sono  ammessi  al  concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati  in  medicina  veterinaria,  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio  professionale  e  che  gia' abbiano conseguito uno dei
diplomi di specializzazione indicati nel decreto del Ministero  della
sanita'   in   data   4  ottobre  1991  e  successive  modificazioni,
concernente l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto
alle  discipline  oggetto  degli  esami  di  idoneita' e dei concorsi
presso le unita' sanitarie locali  nonche'  per  la  valutazione  dei
rispettivi titoli.
  Art.  386.  -  Scuola  di specializzazione in: patologia suina (tre
anni).
  Il corso di specializzazione in patologia  suina  e'  disciplinato,
oltre  che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9.
  Le aree didattiche che caratterizzano questo  corso  e  alle  quali
devono  essere  dedicate,  a norma del precedente art. 6, almeno 1000
ore sono le seguenti:
  Area 1 - Anatomia e fisiologia.
  Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze  approfondite
su  strutture anatomiche e relative funzioni particolarmente riferite
agli apparati respiratorio, digerente e genitale.
  Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.
  Area 2 - Tecnologie di allevamento del suino.
  Ricoveri,  impianti,  etologia  e  benessere,  impatto  ambientale,
inquinamento, ecc.
  Settori scientifico-disciplinari: E05B, G09C, V30B.
  Area 3 - Genetica ed alimentazione.
  Selezione  genetica e regime alimentare in relazione alla tipologia
delle  produzioni  ed  alla  loro  destinazione   (consumo   diretto,
lavorazione, trasformazione, preparazione di prodotti tipici, ecc.).
  Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.
  Area 4 - Informatica, statistica, epidemiologia.
  Nozioni  di  informatica  di  base  utili  sia  a  fini  gestionali
(rapporto   costo-ricavo,   investimenti,   analisi    di    mercato,
miglioramento genetico ecc.), che sanitari (modelli informatizzati di
analisi  epidemiologica,  presenza  e  diffusione di agenti di natura
infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).
  Settori scientifico-disciplinari: G01X,  G09A,  S01B,  V32A,  V32B,
V33A.
  Area 5 - Patologia e clinica.
  Nozioni  di  fisiopatologia  e  clinica  relative  alle  malattie a
carattere diffusivo (batteriche, virali, parassitarie) e  non  (turbe
metaboliche,   della   fertilita',   ecc.),   di  pertinenza  medica,
chirurgica ed ostetrica.
  Settori scientifico-disciplinari: V33B, V34A, V34B.
  Area 6 - Diagnostica e prevenzione.
  Metodologia  diagnostica  (anamnesi   collettiva,   sintomatologia,
prelievo di materiali patologici. significativita' del campionamento,
ecc.),  test di piu' largo impiego ed interpretazione dei reperti del
laboratorio, profilassi igienico-sanitaria  ed  immunizzante,  igiene
pubblica e prevenzione delle zoonosi.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.
  Area 7 - Legislazione sanitaria ed igiene generale.
  Conoscenza  delle  norme sanitarie generali e specifiche, applicate
all'allevamento  del   suino   su   scala   nazionale,   europea   ed
internazionale   inerenti   gli   allevamenti,  gli  stabilimenti  di
macellazione e trasformazione ed i canali di distribuzione.
  Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V33B.
  Sono  ammessi  al  concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati  in  medicina  veterinaria,  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio professionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 31 ottobre 1996
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO