IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, ed in particolare l'art. 13, relativo alla istituzione di nuove scuole di specializzazione; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 settembre 1996; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata con delibere della facolta' di medicina veterinaria in data 9 novembre 1994, del Senato accademico in data 21 febbraio 1995 e del Consiglio di amministrazione del 21 marzo 1995; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale resi nelle adunanze del 20 aprile 1995 e del 15 giugno 1995; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 374, gli articoli dal 375 al 383 sono cosi' sostituiti: NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 375. - Alla facolta' di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: chirurgia veterinaria; clinica bovina; medicina e chirurgia del cavallo; patologia e clinica degli animali d'affezione; sanita' animale, allevamento e produzione zootecniche; alimentazione animale; diritto e legislazione veterinaria; patologia suina; sanita' pubblica veterinaria. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 376. - I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate. Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. La frequenza e' obbligatoria. Art. 377. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facolta' di medicina veterinaria, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Art. 378. - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole. Art. 379. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento l'articolazione del corso di specializzazione e del relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 380. - Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al precedente art. 379, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 381. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia o all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 382. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento di corsi anche presso sedi distaccate. Art. 383. - La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti e' individuata dal Consiglio universitario nazionale. Dopo l'art. 383 e con conseguente slittamento degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 384. - Scuola di specializzazione in: alimentazione animale (tre anni). Il corso di specializzazione in alimentazione animale e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica della nutrizione. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche morfologiche e funzionali del digerente dei monogastrici e poligastrici, nonche' le nozioni fondamentali sulle principali molecole e sui principali processi chimico-biologici a livello dell'organizzazione strutturale cellulare e del metabolismo in funzione della produzione animale. Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B. Area 2 - Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici. Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-nutrizionali degli alimenti zootecnici ai fini di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze degli animali; deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti della produzione, conservazione e trattamento degli alimenti, comprensivi delle metodiche, anche innovative, per un loro valido utilizzo nel settore della tecnica mangimistica. Settori scientifico-disciplinari: G02A, G08A, G09B. Area 3 - Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici. Lo specializzando deve conoscere in maniera approfondita i fabbisogni alimentari degli animali in funzione delle necessita' fisiologiche, delle condizioni di allevamento e delle attivita' produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare e delle tecniche di razionamento. Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D. Area 4 - Igiene alimentare degli allevamenti e qualita' dei prodotti zootecnici. In una visione generale ed integrata dei problemi dell'igiene zootecnica, lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti della corretta alimentazione degli animali allevati al fine di conservare uno stato di benessere ottimale degli animali a tutela della salubrita', quantita' e qualita' delle derrate alimentari prodotte, con ripercussioni largamente positive anche in ordine alla riduzione dei costi di produzione e di salvaguardia degli aspetti ecologico-ambientali. Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V33A, V33B. Area 5 - Errori dietetici, squilibri nutrizionali, patologia e tossicologia alimentare. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze dei fattori responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri nutrizionali; dovra', inoltre, valutare il ruolo dell'alimentazione come causa predisponente e/o determinante nell'eziologia di varie patologie ricorrenti nell'allevamento animale; analizzare, infine, gli aspetti tossicologici direttamente od indirettamente legati all'alimentazione. Settori scientifico-disciplinari: G09B, V33A, V33B. Area 6 - Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale. Lo specializzando, che si qualifica come gestore del sistema alimentare nell'allevamento animale, deve avere una preparazione finalizzata alla conoscenza teorica ed applicativa del mercato e dell'utilizzo degli alimenti e dei prodotti animali, nel contesto delle politiche e delle normative internazionali, nazionali e regionali. Inoltre, in riferimento alle prospettive professionali, assume rilevanza la preparazione estimativa generale e specifica e quella amministrativa delle imprese agro-zootecnico-industriali interessate al settore dell'alimentazione animale. Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09B, V33B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: medicina veterinaria; scienze e tecnologie agrarie; scienze della produzione animale; scienze e tecnologie alimentari; in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora prevista. Art. 385. - Scuola di specializzazione in: diritto e legislazione veterinaria (due anni). Il corso di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 400 ore di insegnamento e 400 ore di attivita' pratiche guidate. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 600 ore sono le seguenti: Area 1 - Giuridica. Formazione del laureato in medicina veterinaria nelle materie di carattere giuridico: elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo al diritto sanitario e veterinario; elementi di diritto civile e penale; il potere giudiziario. Settori scientifico-disciplinari: N01X, N04X, N05X, N10X. Area 2 - Organizzazione veterinaria. Conoscenza dei livelli operativi del servizio veterinario; norme deontologiche e pubblicita' sanitaria; organi legislativi sanitari e veterinari nella CEE e negli altri Paesi; organismi tecnico-consultivi comunitari ed internazionali. Organizzazione professionale pubblica e privata. Settori scientifico-disciplinari: P02A, N01X, N04X, N05X. Area 3 - Sanita' animale. Aggiornamento ed informazione sui regolamenti che disciplinano la lotta alle malattie infettive del bestiame ed i piani di risanamento, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Valutazione degli aspetti di applicabilita' e di efficacia delle norme di polizia veterinaria e di controllo delle zoonosi. Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B. Area 4 - Igiene degli allevamenti. Conoscenza della disciplina sanitaria concernente l'assistenza veterinaria globale agli allevatori ed informazione aggiornata sulle norme concernenti i ricoveri animali, la protezione e benessere animale, la riproduzione animale, la protezione degli animali nel trasporto; normativa sul movimento e sul commercio. Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, V33A, V33B, V34A, V34B. Area 5 - Igiene delle produzioni zootecniche. Norme concernenti l'alimentazione animale, i mangimi e gli integratori; la terapia di massa, il farmaco veterinario, l'igiene ambientale ed i contaminanti involontari. Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A. Area 6 - Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale. Norme concernenti l'igiene degli stabilimenti di produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale; vigilanza veterinaria permanente sulla produzione, lavorazione, trasporto e somministrazione degli alimenti di origine animale. Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A, V33B, G09C, G09D. Area 7 - Programmazione. Protocolli operativi per la difesa degli allevamenti; informazione ed educazione sanitaria; attivita' di medicina preventiva veterinaria; valutazione danni economico-sociali. Protocolli operativi per la difesa del consumatore; valutazione degli indicatori di efficacia ed efficienza, costi-benefici. Settori scientifico-disciplinari: P02A, N01X, G09A, G09C, G09D, V32A. Area 8 - Controllo di qualita'. Informazione sull'importanza della qualita' del prodotto e conoscenza delle norme che interferiscono oltre che sulla sicurezza dei prodotti anche sugli aspetti qualitativi. Provvedimenti amministrativi concernenti la certificazione di qualita' sia nelle linee di processo che sui prodotti finiti. Tutela del consumatore. Settori scientifico-disciplinari: N04X, N01X, N05X, V3lB, V32A, V33B, G09A, G09C, G09D. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e che gia' abbiano conseguito uno dei diplomi di specializzazione indicati nel decreto del Ministero della sanita' in data 4 ottobre 1991 e successive modificazioni, concernente l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneita' e dei concorsi presso le unita' sanitarie locali nonche' per la valutazione dei rispettivi titoli. Art. 386. - Scuola di specializzazione in: patologia suina (tre anni). Il corso di specializzazione in patologia suina e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - Anatomia e fisiologia. Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su strutture anatomiche e relative funzioni particolarmente riferite agli apparati respiratorio, digerente e genitale. Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B. Area 2 - Tecnologie di allevamento del suino. Ricoveri, impianti, etologia e benessere, impatto ambientale, inquinamento, ecc. Settori scientifico-disciplinari: E05B, G09C, V30B. Area 3 - Genetica ed alimentazione. Selezione genetica e regime alimentare in relazione alla tipologia delle produzioni ed alla loro destinazione (consumo diretto, lavorazione, trasformazione, preparazione di prodotti tipici, ecc.). Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C. Area 4 - Informatica, statistica, epidemiologia. Nozioni di informatica di base utili sia a fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico ecc.), che sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.). Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09A, S01B, V32A, V32B, V33A. Area 5 - Patologia e clinica. Nozioni di fisiopatologia e clinica relative alle malattie a carattere diffusivo (batteriche, virali, parassitarie) e non (turbe metaboliche, della fertilita', ecc.), di pertinenza medica, chirurgica ed ostetrica. Settori scientifico-disciplinari: V33B, V34A, V34B. Area 6 - Diagnostica e prevenzione. Metodologia diagnostica (anamnesi collettiva, sintomatologia, prelievo di materiali patologici. significativita' del campionamento, ecc.), test di piu' largo impiego ed interpretazione dei reperti del laboratorio, profilassi igienico-sanitaria ed immunizzante, igiene pubblica e prevenzione delle zoonosi. Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B. Area 7 - Legislazione sanitaria ed igiene generale. Conoscenza delle norme sanitarie generali e specifiche, applicate all'allevamento del suino su scala nazionale, europea ed internazionale inerenti gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e trasformazione ed i canali di distribuzione. Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V33B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 31 ottobre 1996 Il rettore: OCCHIOCUPO